Home PAGE 

 

 

OGGETTO: D.L. 20/03/2002, n. 36 convertito nella L. del 17/05/2002, n. 96.

Rimborso bonus anni 1992-1993-1994

E' stato pubblicato nella G.U. del 18/05/2002, n 115 la Legge del 17/05/2002, n. 96 di conversione del D.L. 20/03/2002, n. 36 recante disposizioni in materia di recupero dei crediti d'imposta sul gasolio erogati agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci conto terzi negli anni 1992/1993/1994. Il Governo e per esso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza alle decisioni della Commissione delle Comunità Europee confermate dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29/01/98 e del 19/05/1999, predispone l'attività di recupero delle somme erogate nei periodi sopraindicati a parziale copertura dell'incremento dei costi subiti dalla categoria.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi del provvedimento tutti coloro che hanno beneficiato dell'agevolazione negli anni 1992/1993/1994 ; se i beneficiari non sono più esistenti alla data della formazione degli elenchi di cui di seguito, il recupero avverrà pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dalla restituzione tutte le imprese che hanno cessato l'attività per qualsiasi motivo, oltre che cancellati dall'Albo degli autotrasportatori, alla data del 20 marzo 2002. Sono pure esclusi gli acquirenti di aziende che hanno cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per gli atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e coloro che entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che hanno proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento per le imprese cedenti per la parte di loro competenza.

ELENCHI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti passivi entro il 30/09/2002. Entro il 31/05/2002 forma appositi elenchi nominativi provvisori, utilizzando i dati a sua disposizione a tal data. Con decreto dirigenziale verranno stabilite le modalità per l'attività di riscontro e di redazione degli elenchi, nonché le modalità per il pagamento delle somme.

Negli elenchi saranno indicati gli importi unitari da recuperare suddivisi per anno di riferimento ed il loro ammontare complessivo. Gli importi avranno come riferimento gli anni 1992/1993/1994 e per la parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri della U.E., e saranno maggiorati degli interessi indicati negli atti comunitari.

PROCEDURE

RECUPERO

Superato il termine di pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla riscossione coattiva delle somme. Tale procedura potrà essere attivata anche nel caso di rateizzazione, quando non sia versata anche solamente una delle rate.

EFFETTI FISCALI

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, vi porgiamo cordiali saluti.

Bologna, lì 31 maggio 2002

 

p. ANCST EMILIA ROMAGNA

Rino Pensabeni

ALLEGATI : L. n. 96 del 17/05/2002